Gratuito patrocinio


D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Patrocinio a spese dello stato

Lo Studio presta assistenza nei procedimenti che si intendono promuovere o per i quali s’intende difendersi davanti al giudice  con il Patrocinio a Spese dello Stato.

Il diritto di difesa è considerato nel nostro ordinamento giuridico un diritto universalmente riconosciuto.( Art. 24 Cost.) Per rendere effettivo questo principio, la legge italiana ha istituito il gratuito patrocinio” o, più propriamente, “patrocinio a spese dello Stato“, che consente ad una persona non abbiente, di richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato. L’onorario e le spese spettanti al legale e le spese processuali, infatti, verranno liquidati dal giudice al termine del processo e pagati dallo Stato.

Requisito fondamentale per l’ammissione è il possesso di un reddito annuale inferiore ad € 10.628,16. considerato il reddito imponibile Irpef risultante dall’ultima dichiarazione ( Mod. Unico, Cud, ecc.).Ai fini della determinazione di questi limiti si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta Irpef (pensioni sociali ecc.) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ( interessi su depositi /titoli bancari, postali, azionari ecc.) ovvero ad imposta sostitutiva                   ( Autocertificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito daterminato nel limite massimo).

Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari si calcola il reddito complessivo del nucleo familiare compreso l’istante.

Per ulteriori informazione non esitate di contattarci ai nostri recapiti 095.374442 oppure 392.6768023 o, ancora, segreteria@studiolegalecreaco.it